NUOVE COSTRUZIONI E RIQUALIFICAZIONI
Nuove trasmittanze termiche per le finestre da rispettare Delineato il quadro per le “chiusure tecniche dal 1° ottobre 2015 al 1° gennaio 2019 e 2021 dal Decreto Requisiti minimi Cambiano i valori limite delle trasmittanze termiche per gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione. Lo impone il Decreto Requisiti minimi, uno dei tre decreti pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico in materia di efficienza energetica indispensabili per completare il quadro normativo e avviare la nostra edilizia verso gli edifici a energia quasi zero che saranno obbligatori a partire dal 1° gennaio 2019 (edifici pubblici) e dal 1° gennaio 2021 (edifici privati). Il Decreto Requisiti minimi fissa i valori limite per la trasmittanza termica dei serramenti esterni definiti “chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati” di opere oggetto di riqualificazione energetica e di opere di nuova costruzione e soggette a ristrutturazione. In questo caso i valori di trasmittanza termica che il progettista dovrà indicare sono riportati nella Tabella 4 dell’Allegato A del Decreto Requisiti minimi. La tabella riporta per ciascuna zona climatica i valori limite da rispettare a partire dal 1° ottobre 2015 e dal 1° gennaio 2019 e 2021. Si tratta di qualche decimo di W/m2K in meno da raggiungere rispetto ai valori odierni ma, vetro aiutando, non si tratta di valori impossibili da ottenere. Nulla di particolarmente complicato da raggiungere fatta salva una noticina, la n. 4, a pagina 3 dell’Allegato A che oggi appare una minaccia affermando che “I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell’effetto dei ponti termici.” Un aspetto invece decisamente preoccupante per chi opera nel settore delle facciate continue è la Tabella 10 che appare a pag. 7 dove vengono richiesti dei parametri molto stringenti in termini di valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T (W/m2°K). In pratica potrebbe essere molto duro progettare e costruire palazzi ampiamente finestrati o edifici ampiamente vetrati. |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Ecco le nuove trasmittanze termiche di legge per finestre e le chiusure da rispettare dal 1° ottobre 2015 Le prevede il cosiddetto Decreto Requisiti minimi che delinea il quadro prospettico per il 2019/2021 e che entra in vigore il 1° ottobre 2015 Tra i tre decreti sull’efficienza energetica in edilizia pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ve n’è uno, il cosiddetto Decreto Requisiti minimi, particolarmente importante per il mondo dei serramenti e delle chiusure esterne in generale. Vediamo che cosa esso prevede per il caso più frequente che incontrano i produttori e i rivenditori di serramenti, cioè la riqualificazione energetica degli edifici. Per riqualificazione energetica, spiega il decreto, si intende un intervento che interessa coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate. Tale intervento richiede il rispetto in particolare dei valori di trasmittanza termica limite contenuti all’Appendice B del decreto requisiti minimi per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento. Per i serramenti e infissi esterni i valori limite da rispettare sono contenuti nella Tabella 4 dal titolo “Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione”. I valori sono designati per zona climatica. La prima colonna dell’Uw contiene i valori da rispettare nel 2015 a partire, afferma la nota 1) a fondo pagina, “1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici”. Speriamo che la nota venga corretta in sede di pubblicazione in Gazzetta per evitare un altro pasticcio giuridico visto che i tre decreti entrano in vigore il 1° ottobre 2015, così afferma il Ministero dello Sviluppo economico. I valori per il 2015 scendono da 3,2 per le zone A e B fino al 1,9 W/m2K per la zona E e 1,7 W/m2K per la F. Il legislatore non ha potuto scendere ulteriormente per mantenere in vigore il sistema premiale delle detrazioni fiscali del 65% che altrimenti sarebbe saltato. Ovvero i valori di legge per le trasmittanze termiche per ottenere il bonus energia del 65% devono essere inferiori ai valori limite di legge altrimenti salterebbe il meccanismo premiale. La discesa delle trasmittanze termiche è più sensibile per il 2021 visto che si parte dal 3,0 delle zone A e B fino, rispettivamente, al 1,4 e 1,00 W/m2K delle zone E ed F. Nulla di drammatico visto che tutti i sistemi di finestre (in tutti i materiali) sono in grado di raggiungere tali valori che sono validi valori per tutti gli edifici a partire dal 1° gennaio 2021.In Lombardia questi valori di trasmittanza termica sono stati anticipati al 01-01-2017 e quindi sono di fatto da attuare |
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